Consiglio d'Amm.ne
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OrganizzazioneStatuto
Articoli dal N.1 al N.8    pag.1 di 3    | 1 - 2 - 3 |


ART. 1
E' costituita una Società  Consortile per Azioni denominata "SFC Sistemi formativi ConfindustriaSocietà  Consortile per azioni".

ART. 2
La Società  Consortile ha sede in Roma.

ART. 3
La Società  Consortile è costituita ai sensi dell'art. 2615 ter Codice Civile. Non ha scopo di lucro, non può quindi distribuire utili ai Soci.

ART. 4
La società  Consortile ha per oggetto la promozione, l'istituzione, l'organizzazione ed il coordinamento di iniziative di formazione, addestramento e perfezionamento professionale, e quindi:
4.1. promuovere la realizzazione, istituire e gestire Centri di formazione professionale in Italia ed all'estero;
4.2. promuovere la realizzazione di consorzi o associazioni la cui attività  esclusiva o prevalente sia diretta allo sviluppo ed alla gestione della formazione professionale;
4.3. promuovere, organizzare e realizzare attività  di formazione, a favore dei consorziati;
4.4. indirizzare (e coordinare) le attività  formative svolte dai Soci al fine di garantire la coerenza con le finalità  del Consorzio;
4.5. sviluppare azioni di ricerca, assistenza tecnica, consulenza operativa, studio e diffusione di esperienze nel campo della formazione;
4.6. realizzare iniziative in collaborazione con altri Enti, pubblici e privati, nazionali o internazionali, operanti nel settore della formazione professionale;
4.7. promuovere la realizzazione di iniziative di formazione professionale finanziate da pubbliche amministrazioni, da organismi internazionali o da privati;
4.8. svolgere la propria attività  anche per terzi, quando l'attività  in questione sia necessaria od utile per il conseguimento delle finalità  consortili;
4.9. raccogliere e elaborare i dati e gli elementi che possono comunque interessare la formazione professionale, redigere e diffondere programmi e pubblicazioni, promuovere convegni ed incontri per lo studio dei problemi formativi;
4.10. curare e sviluppare i rapporti con le pubbliche amministrazioni e con tutte le altre istituzioni, anche internazionali, interessate ai problemi formativi. In particolare rappresentare agli organismi istituzionalmente competenti per la formazione professionale le esigenze qualitative e quantitative di qualificazione espresse dalle aziende al fine di orientare opportunamente l'iniziativa e di stimolarne il costante adeguamento alle innovazioni tecnologiche ed organizzative;
4.11. svolgere attività  di servizio alle imprese qualora tale intervento si configuri come sostegno alla qualificazione ed allo sviluppo delle stesse;
4.12. svolgere ogni altra attività  e compiere tutte le operazioni e gli atti necessari, utili per il conseguimento delle finalità  consortili .

ART. 5
La Società  Consortile ha durata fino al 31 dicembre 2030.

ART. 6
Possono essere soci della Società  Consortile:
a) Società  ed imprese associate alle Associazioni aderenti alla Confindustria;
b) La Confindustria ed organizzazioni industriali ad essa aderenti;
c) Società  consortili, consorzi ed associazioni costituiti su iniziative dei soggetti suddetti, che abbiano i requisiti di cui all'art.22;
Il numero dei Soci non può essere inferiore a cinque.

ART. 7
7.1. Il capitale sociale è stabilito in Euro 236.022,22 (duecentotrentaseimilaventidueeventiduecentesimi) suddiviso in n. 457 (quattrocentocinquantasette) azioni di nominali Euro 516,46 (cinquecentosediciequarantaseicentesimi) ciascuna.
7.2. Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà  diritto ad un voto.
7.3. Le azioni sono nominative.
7.4. In caso di ritardo nei versamenti rispetto ai termini fissati dal Consiglio di Amministrazione i soci possono essere obbligati a corrispondere un interesse moratorio in misura pari al tasso ufficiale di sconto, aumentato di tre punti. I soci possono essere titolari di azioni pari a non più del 20% del capitale.
7.5. Il socio che voglia trasferire a terzi in tutto od in parte le proprie azioni dovrà  darne comunicazione al presidente della Società  consortile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento precisando il nome dell'acquirente ed il prezzo ed offrirne l'acquisto in prelazione agli altri soci.
Il Presidente ne darà  comunicazione agli altri soci inviando loro lettera raccomandata, o telefax, o posta elettronica certificata entro dieci giorni dal ricevimento della offerta di prelazione. Il o i soci interessati dovranno comunicare al Presidente a mezzo lettera raccomandata, o telefax, o posta elettronica certificata entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione, la volontà  di accettare, in proporzione alla propria quota sociale l'offerta, indicando altresì l'intenzione di acquisire le azioni offerte per cui non vi fossero accettazioni da parte degli altri soci.
Qualora le accettazioni non corrispondano all'intero numero di azioni offerte, l'accettazione sarà  considerata inefficace. Qualora le accettazioni siano superiori al numero delle azioni offerte in vendita, l'acquisto sarà  collettivo per le azioni non assegnabili singolarmente ai soci esercitanti il diritto di prelazione. Il Presidente darà  comunicazione al socio offerente delle adesioni ricevute.

ART. 8
8.1. I soci sono tenuti a versare alla società :
-- i contributi ordinari annuali necessari per far fronte alle spese generali di gestione, determinati annualmente dall'assemblea. Quanto necessario per sopperire all'eventuale insufficienza dei contributi ordinari rispetto alle spese preventivate sarà  a carico del socio Confindustria a meno che non vi siano offerte da parte di singoli soci.
L'omesso versamento di contributi annuali relativi a più di un esercizio è giusta causa di attivazione della procedura di esclusione.
-- I contributi straordinari necessari per far fronte a spese di carattere straordinario, determinati dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, per la realizzazione di specifiche iniziative. A titolo di contributo il socio su richiesta del Consiglio di Amministrazione può destinare propri dipendenti a svolgere attività  a favore della società , i relativi costi (stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali) saranno conteggiati in conto contributo. Sulle somme corrisposte dai soci per necessità  di cassa o per finanziamento in genere, ancorchè con diritto a restituzione della somma versata, non sono dovuti interessi.
8.2. L'esclusione di un socio è deliberata dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione e può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge e dal presente statuto nonchè per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per una condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.
L'esclusione ha effetto decorsi quindici giorni dalla data di comunicazione della delibera assembleare al socio escluso; detta comunicazione deve essere inviata dal Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata al domicilio del socio risultante dal libro soci nei dieci giorni successivi alla delibera.