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ART. 1
E' costituita una Società Consortile per Azioni denominata "SFC Sistemi
formativi ConfindustriaSocietà Consortile per azioni".
ART. 2
La Società Consortile ha sede in Roma.
ART. 3
La Società Consortile è costituita ai sensi dell'art. 2615 ter Codice
Civile. Non ha scopo di lucro, non può quindi distribuire utili ai Soci.
ART. 4
La società Consortile ha per oggetto la promozione, l'istituzione, l'organizzazione
ed il coordinamento di iniziative di formazione, addestramento e perfezionamento
professionale, e quindi:
4.1. promuovere la realizzazione, istituire e gestire Centri
di formazione professionale in Italia ed all'estero;
4.2. promuovere la realizzazione di consorzi o associazioni
la cui attività esclusiva o prevalente sia diretta allo sviluppo ed
alla gestione della formazione professionale;
4.3. promuovere, organizzare e realizzare attività di formazione,
a favore dei consorziati;
4.4. indirizzare (e coordinare) le attività formative svolte
dai Soci al fine di garantire la coerenza con le finalità del Consorzio;
4.5. sviluppare azioni di ricerca, assistenza tecnica, consulenza
operativa, studio e diffusione di esperienze nel campo della formazione;
4.6. realizzare iniziative in collaborazione con altri Enti,
pubblici e privati, nazionali o internazionali, operanti nel settore
della formazione professionale;
4.7. promuovere la realizzazione di iniziative di formazione
professionale finanziate da pubbliche amministrazioni, da organismi
internazionali o da privati;
4.8. svolgere la propria attività anche per terzi, quando l'attività
in questione sia necessaria od utile per il conseguimento delle finalità
consortili;
4.9. raccogliere e elaborare i dati e gli elementi che possono
comunque interessare la formazione professionale, redigere e diffondere
programmi e pubblicazioni, promuovere convegni ed incontri per lo studio
dei problemi formativi;
4.10. curare e sviluppare i rapporti con le pubbliche amministrazioni
e con tutte le altre istituzioni, anche internazionali, interessate
ai problemi formativi. In particolare rappresentare agli organismi istituzionalmente
competenti per la formazione professionale le esigenze qualitative e
quantitative di qualificazione espresse dalle aziende al fine di orientare
opportunamente l'iniziativa e di stimolarne il costante adeguamento
alle innovazioni tecnologiche ed organizzative;
4.11. svolgere attività di servizio alle imprese qualora tale
intervento si configuri come sostegno alla qualificazione ed allo sviluppo
delle stesse;
4.12. svolgere ogni altra attività e compiere tutte le operazioni
e gli atti necessari, utili per il conseguimento delle finalità consortili
.
ART. 5
La Società Consortile ha durata fino al 31 dicembre 2030.
ART. 6
Possono essere soci della Società Consortile:
a) Società ed imprese associate alle Associazioni aderenti
alla Confindustria;
b) La Confindustria ed organizzazioni industriali ad essa aderenti;
c) Società consortili, consorzi ed associazioni costituiti
su iniziative dei soggetti suddetti, che abbiano i requisiti di cui
all'art.22;
Il numero dei Soci non può essere inferiore a cinque.
ART. 7
7.1. Il capitale sociale è stabilito in Euro 236.022,22 (duecentotrentaseimilaventidueeventiduecentesimi)
suddiviso in n. 457 (quattrocentocinquantasette) azioni di nominali
Euro 516,46 (cinquecentosediciequarantaseicentesimi) ciascuna.
7.2. Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad
un voto.
7.3. Le azioni sono nominative.
7.4. In caso di ritardo nei versamenti rispetto ai termini fissati
dal Consiglio di Amministrazione i soci possono essere obbligati a corrispondere
un interesse moratorio in misura pari al tasso ufficiale di sconto,
aumentato di tre punti. I soci possono essere titolari di azioni pari
a non più del 20% del capitale.
7.5. Il socio che voglia trasferire a terzi in tutto od in parte
le proprie azioni dovrà darne comunicazione al presidente della Società
consortile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento precisando
il nome dell'acquirente ed il prezzo ed offrirne l'acquisto in prelazione
agli altri soci.
Il Presidente ne darà comunicazione agli altri soci inviando loro lettera
raccomandata, o telefax, o posta elettronica certificata entro
dieci giorni dal ricevimento della offerta di prelazione. Il o i soci
interessati dovranno comunicare al Presidente a mezzo lettera raccomandata,
o telefax, o posta elettronica certificata entro venti giorni
dalla ricezione della comunicazione, la volontà di accettare, in proporzione
alla propria quota sociale l'offerta, indicando altresì l'intenzione
di acquisire le azioni offerte per cui non vi fossero accettazioni da
parte degli altri soci.
Qualora le accettazioni non corrispondano all'intero numero di azioni
offerte, l'accettazione sarà considerata inefficace. Qualora le accettazioni
siano superiori al numero delle azioni offerte in vendita, l'acquisto
sarà collettivo per le azioni non assegnabili singolarmente ai soci
esercitanti il diritto di prelazione. Il Presidente darà comunicazione
al socio offerente delle adesioni ricevute.
ART. 8
8.1. I soci sono tenuti a versare alla società :
-- i contributi ordinari annuali necessari per far fronte alle spese
generali di gestione, determinati annualmente dall'assemblea. Quanto
necessario per sopperire all'eventuale insufficienza dei contributi
ordinari rispetto alle spese preventivate sarà a carico del socio Confindustria
a meno che non vi siano offerte da parte di singoli soci.
L'omesso versamento di contributi annuali relativi a più di un esercizio
è giusta causa di attivazione della procedura di esclusione.
-- I contributi straordinari necessari per far fronte a spese di carattere
straordinario, determinati dall'assemblea su proposta del Consiglio
di Amministrazione, per la realizzazione di specifiche iniziative. A
titolo di contributo il socio su richiesta del Consiglio di Amministrazione
può destinare propri dipendenti a svolgere attività a favore della società ,
i relativi costi (stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali) saranno
conteggiati in conto contributo. Sulle somme corrisposte dai soci per
necessità di cassa o per finanziamento in genere, ancorchè con diritto
a restituzione della somma versata, non sono dovuti interessi.
8.2. L'esclusione di un socio è deliberata dall'assemblea ordinaria
su proposta del Consiglio di Amministrazione e può avere luogo per gravi
inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge e dal presente
statuto nonchè per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per
una condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea
dai pubblici uffici.
L'esclusione ha effetto decorsi quindici giorni dalla data di comunicazione
della delibera assembleare al socio escluso; detta comunicazione deve
essere inviata dal Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata
al domicilio del socio risultante dal libro soci nei dieci giorni successivi
alla delibera.
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